Negli ultimi mesi il tema della formazione sulla sicurezza sul lavoro è tornato al centro dell’attenzione di imprese, consulenti e operatori della prevenzione. Il motivo principale è l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio dello stesso anno e destinato a ridefinire in modo significativo il sistema formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Questa riforma rappresenta uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni nel campo della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello di armonizzare e aggiornare le regole sulla formazione, superando la frammentazione normativa che si era creata con i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. Il nuovo accordo non si limita a modificare la durata dei corsi o a introdurre nuove figure formative. Più in generale, cerca di rendere la formazione uno strumento realmente efficace per la prevenzione degli infortuni, rafforzando il collegamento tra contenuti formativi e rischi presenti nelle aziende.
Perché è stato introdotto il nuovo accordo
Negli anni successivi all’introduzione del Testo Unico sulla sicurezza si è sviluppato un sistema di formazione molto articolato. Tuttavia, con il tempo sono emersi alcuni limiti: norme distribuite in diversi accordi, interpretazioni differenti tra le regioni e difficoltà operative per imprese e soggetti formatori.
Il nuovo Accordo nasce proprio per superare queste criticità. Il legislatore ha voluto creare un quadro normativo più chiaro e coerente, capace di definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale durata, contenuti e modalità della formazione. Allo stesso tempo, la riforma intende rafforzare il ruolo della formazione come strumento di prevenzione reale e non soltanto come adempimento burocratico. L’obiettivo è garantire standard minimi omogenei e verificabili, migliorando la qualità dei percorsi formativi destinati a lavoratori, dirigenti, preposti e altre figure del sistema di prevenzione.
Le principali novità rispetto alla normativa precedente
Una delle novità più importanti riguarda la razionalizzazione del sistema formativo. Il nuovo accordo sostituisce i precedenti accordi e linee applicative, creando un riferimento unico per la formazione sulla sicurezza.
Tra le innovazioni più rilevanti vi è il rafforzamento del legame tra formazione e attività lavorativa. I percorsi formativi devono essere progettati tenendo conto dei rischi effettivi presenti nei luoghi di lavoro, evitando corsi generici o non coerenti con le mansioni dei lavoratori. Il nuovo accordo introduce inoltre aggiornamenti nelle durate dei corsi, nei percorsi formativi di alcune figure della sicurezza e nelle modalità di erogazione, definendo in modo più preciso quando è possibile utilizzare l’e-learning, la videoconferenza o la formazione in presenza.
Come cambia la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti
Il nuovo sistema formativo continua a distinguere tra diverse figure aziendali, ma rafforza la coerenza tra ruolo organizzativo e percorso formativo:
- Lavoratori: La formazione deve essere sempre più collegata ai rischi specifici della mansione. I contenuti dei corsi devono essere progettati partendo dall’analisi dei rischi e dalle condizioni reali di lavoro.
- Preposti: Il nuovo accordo rafforza il loro ruolo nella vigilanza operativa. La formazione di questa figura assume maggiore importanza, poiché il preposto rappresenta il punto di collegamento tra l’organizzazione aziendale e l’attività operativa dei lavoratori.
- Dirigenti: La formazione è orientata soprattutto alla gestione organizzativa della sicurezza. Devono essere in grado di integrare la prevenzione nelle decisioni aziendali e operative.
In generale, il nuovo accordo sottolinea come la formazione debba essere parte integrante del sistema di gestione della sicurezza e non un’attività isolata.
Le novità sui requisiti dei soggetti formatori
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i requisiti dei soggetti formatori, cioè enti e organizzazioni che possono erogare i corsi di sicurezza. L’accordo individua diverse categorie (soggetti istituzionali, enti accreditati dalle Regioni, ecc.) e fissa paletti più severi:
- Esperienza e risorse: Per operare come soggetti accreditati sono ora richiesti almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza, oltre a strutture e risorse adeguate.
- Progettazione didattica: È obbligatorio predisporre un vero e proprio progetto formativo che definisca obiettivi, contenuti, metodologie e modalità di verifica dell’apprendimento.
- Responsabile del progetto: Viene introdotta la figura del responsabile del progetto formativo, che deve possedere specifiche competenze e una solida esperienza nel settore.
- Qualifica dei docenti: I formatori devono possedere i criteri stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013, che prevedono una combinazione di competenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattiche.
Per le aziende questo significa che la scelta del soggetto formatore non può essere basata soltanto sul costo del corso. È necessario verificare con attenzione l’accreditamento dell’ente e le qualifiche dei docenti.
Il ruolo della formazione nel sistema di prevenzione aziendale
Il nuovo accordo ribadisce un principio fondamentale: la formazione non è un elemento isolato, ma una componente essenziale della gestione aziendale. Numerose analisi sugli incidenti hanno dimostrato che la semplice conformità normativa, basata solo su documenti e procedure, non è sufficiente a prevenire i rischi.
La formazione diventa realmente efficace solo quando è integrata con l’organizzazione del lavoro. Deve dialogare con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), con le procedure operative, la manutenzione e la gestione delle emergenze. È un passo avanti verso un modello di prevenzione maturo, basato su competenze e consapevolezza.
Focus finale: Come organizzare la formazione in modo coerente
Alla luce dell’Accordo Stato-Regioni 2025, le aziende sono chiamate a ripensare la pianificazione formativa seguendo questi passaggi fondamentali:
- Partire dall’analisi dei rischi: I percorsi formativi dovrebbero essere progettati partendo dal DVR e dalle attività effettivamente svolte dai lavoratori.
- Scegliere il formatore giusto: Verificare preventivamente che l’ente possieda i requisiti dell’accordo e che i docenti siano qualificati.
- Monitorare l’efficacia: Un corso è utile solo se produce cambiamenti concreti nei comportamenti e nelle pratiche di lavoro nel tempo.
Il nuovo Accordo offre alle imprese l’opportunità di superare una visione puramente burocratica. Se utilizzata correttamente, la formazione può diventare uno degli strumenti più efficaci per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi nei luoghi di lavoro.



